
Dal 18 giugno 2010, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente 8 marzo 2010, n. 65, decorrerà per i commercianti di elettrodomestici l'obbligo di ritiro dei RAEE previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 151, ai sensi del quale “i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita”.
I RAEE domestici sono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
L’interpretazione che della norma viene comunemente data ai livelli istituzionali è nel senso della gratuità del ritiro dell’apparecchiatura usata sia quando consegnata dal consumatore al distributore nei locali di vendita, al momento dell’acquisto della nuova apparecchiatura di tipo equivalente, sia quando la fornitura della nuova apparecchiatura avviene al domicilio del consumatore, con contestuale consegna al distributore (o a terzi incaricati) dell’apparecchiatura usata.
Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 151, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno inoltre l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto, le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152. Ai fini dell'iscrizione i distributori (ma anche i trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori e gli installatori e gestori di centri di assistenza tecnica) presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione mediante l’apposito modello approvato dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori con deliberazione n. 01/CN/ALBO, del 19.5.2010.
La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.
Oltre al pagamento del diritto annuale andrà assolto l’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di 168 euro, già dovuta da parte di chi si iscrive all’Albo gestori e che neppure le imprese recentemente iscrittesi per il trasporto dei propri rifiuti sono riuscite ad evitare per effetto di un preciso parere dell’Agenzia delle Entrate del giugno 2007.
Sarà dovuto altresì un diritto di segreteria, il cui ammontare sarà presto stabilito (probabilmente allineandolo ai 10 euro versati per il summenzionato caso dei trasportatori di rifiuti propri).
In sede di prima applicazione del regolamento ed in via transitoria, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo. L'iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Si allega Delibera del Comitato Nazionale Albo Gestori












