In data 24/10/2011 sono stati pubblicati, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alcuni chiarimenti in tema di spesometro in risposta a quesiti formulati dalle Associazioni di categoria. La nota più importante che emerge dal documento è la centralità che l'Agenzia attribuisce alla fattura, unico elemento formale nel quale è contenuto l'ammontare dell'operazione e dal quale è possibile la valutazione della verifica del superamento della soglia di rilevanza (€ 3.000/3.600) ai fini della comunicazione. Con l'introduzione di questo criterio viene, in un certo modo, superato sia il ruolo fondamentale della "singola operazione" sia del "numero di soggetti coinvolti". Pertanto nel caso di cessioni con emissione del documento di trasporto (DDT), il limite dei € 3.000 va valutato sull'importo della fattura differita e non sull'importo di ogni singola operazione (sebbene la Circolare n. 24/E del 2011 avesse sottolineato che la soglia fosse strettamente legata alla singola operazione). Ora, con questi chiarimenti è stato cambiato il canone di valutazione dando la quasi esclusiva importanza all'importo della fattura, unico valore a dover esser preso in considerazione per la comunicazione. Stesso criterio si usa per le fatture riepilogative di più operazioni anche fra loro diverse e non collegate, dove l'obbligo di comunicazione scatta con riferimento all'importo della fattura che dovrà essere segnalato per il totale e avrà la tipologia dell'operazione prevalente.
Per quanto riguarda invece il caso delle "fatture cointestate" anche in questo caso è stato ritenuto che il superamento della soglia vada verificato avendo riguardo dell'importo totale della fattura. Se l'importo supera la soglia, ma l'ammontare delle quote relative ai cointestatari è sotto il limite, l'operazione va comunque comunicata per ogni soggetto compilando distinti record di dettaglio e indicando nel campo delle "modalità di pagamento" l'opzione di "importo frazionato".
I contribuenti che, invece, rientrano nel "regime dei minimi" sono esonerati dallo spesometro solo per l'operatore che fruisce dell'agevolazione mentre per i clienti di tali soggetti non vale lo stesso principio. Quindi se la fattura ricevuta da un operatore in regime di minimi è d'importo rilevante, costituisce oggetto di comunicazione per il cessionario/committente che l'ha ricevuta indipendentemente dal fatto che l'abbia emessa un contribuente minimo.
Altri casi particolari e tipologie di operazioni sono contenute nei chiarimenti dell'Agenzia allegati alla presente.














