Il Ministero dell’Interno ha emanato una nuovo decreto in materia di norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante. Si ricorda che il D.M. 18 maggio 2007 aveva stabilito che i gestori delle attrazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 dicembre 2007) dovessero presentare alle amministrazioni competenti l’istanza per ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo entro il 12 dicembre 2009. Successivamente, fermo restando il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione delle istanze di registrazione, il Ministero aveva concesso alle amministrazioni interessate delle dilazioni per concludere l’esame della documentazione e rilasciare il codice identificativo delle attrazioni, fissando il termine ultimo per la chiusura dei procedimenti al 31 dicembre 2011. Il Ministero, a seguito delle segnalazioni delle Associazioni di categoria, ha preso atto della necessità di concedere alle Commissioni Comunali e Provinciali termini più ampi per la conclusione dell’esame delle istanze, al fine di evitare la chiusura di un numero molto elevato di attività di spettacolo viaggiante. Pertanto, con decreto del 28 dicembre u.s. il Ministero dell’Interno ha autorizzato le Commissioni Comunali e Provinciali di pubblico spettacolo a proseguire fino al 31 dicembre 2012 l’esame delle istanze, purché presentate entro il termine perentorio del 12 dicembre 2009. Conseguentemente, i gestori delle attività di spettacolo viaggiante, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 20 novembre 2009, che abbiano presentato l’istanza di registrazioni nei termini di legge, possono continuare ad esercitare la loro attività sino al 31 dicembre 2012, salvo che siano stati oggetto di provvedimenti di diniego espressi da parte delle Amministrazioni competenti. Si ricorda che con Circolare Prot.n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 il Ministero aveva altresì chiarito che “poiché molte istanze di registrazione di attività esistenti, benché presentate entro il 12 dicembre 2009, non risultano corredate da tutta la documentazione richiesta, i Comuni, prima dell’eventuale rigetto dell’istanza per incompletezza documentale, vorranno assegnare un termine entro il quale l’istante potrà presentare la documentazione integrativa a completamento degli atti già presentati” fermo restando che gli uffici competenti devono rispettare il termine fissato per la chiusura del procedimento (ora il 31 dicembre 2012). Il Ministero ha, inoltre, annunciato che sta predisponendo un intervento normativo volto a semplificare le procedure in materia di sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, al fine di agevolare sia i gestori delle attrazioni che le Amministrazioni interessate al procedimento di registrazione.














