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Regolarizzazione a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA

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L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 45/E (allegata) che fornisce i primi chiarimenti riguardanti la regolarizzazione per tutti coloro che non sono riusciti ad adeguare i propri sistemi informatici al cambiamento di aliquota IVA e ha emesso o continua ad emettere fatture al 20% anziché il 21%. La Circolare ha specificato che per tutto il 2011 si potranno emettere ancora fatture al 20% senza incorrere in alcuna sanzione con liquidazione della maggiore imposta dovuta entro il 27 dicembre 2011 per tutte le fatture emesse entro novembre per i contribuenti "mensili" ed entro settembre per i contribuenti "trimestrali", ed entro il 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per tutte le fatture emesse nel mese di dicembre per i contribuenti "mensili" e per tutte le fatture emesse nel quarto trimestre per i contribuenti "trimestrali" (con il pagamento degli interessi qualora non sia stato rispettato il termine ordinario di versamento dell'imposta).
 
La Circolare ha, inoltre chiarito che, per individuare su quali operazioni scatta l'aumento dell'aliquota ordinaria, è necessario far riferimento al momento dell'effettuazione della cessione o prestazione così come stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/72 e che, sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si applicherà l'aliquota del 20% mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo.
 
Infine la Circolare ha trattato alcuni punti controversi riguardo il commercio al minuto e le agenzie di viaggio. Per quanto riguarda il commercio al minuto tutti i soggetti che dal 17 settembre indicano, nel registro dei corrispettivi, gli importi distinti per aliquota comprensivi dell'imposta, per procedere alla liquidazione avranno l'unica possibilità di utilizzare il "metodo matematico"; pertanto a partire alla prima liquidazione successiva al 17 settembre questi contribuenti dovranno procedere allo scorporo dell'imposta dividendo l'importo dei corrispettivi per 121 quando è applicabile l'aliquota del 21%. Per tutti coloro che invece utilizzano il "metodo della ventilazione dei corrispettivi" (in base al quale si annota giornalmente l'ammontare complessivo dei corrispettivi, senza distinzione di aliquota, e in seguito in base alle aliquote applicate agli acquisti ripartiscono proporzionalmente le vendite), la Circolare precisa che in sede di ventilazione dei corrispettivi l'aliquota del 21% trova applicazione solo per gli acquisti per i quali è stata scontata la stessa aliquota.
 
Per quanto riguarda le agenzie di viaggio l'Amministrazione sottolinea che il momento impositivo delle operazioni che riguardano questi soggetti è individuato solo al momento del versamento del corrispettivo globale del viaggio e non dei relativi acconti o, comunque, dalla data d'inizio del viaggio stesso. La base imponibile IVA, infatti, per questo particolare regime, è data non dal corrispettivo di ciascuna transazione bensì dalla differenza del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi ed i costi sostenuti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. In questo ambito, quindi, la "vecchia" aliquota sarà applicata ai corrispettivi globali versati o comunque per viaggi iniziati entro il 16 settembre 2011, mentre per quelli pagati o iniziati successivamente alla precedente data si applicherà la maggiorazione.
 
Si allega il testo della Circolare.

Allegati:
Scarica questo file (Circ 45E 2011.pdf)Circ 45E 2011.pdf[ ]62 Kb
 
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