Il Ministero dell’ambiente ha approvato, secondo l’impegno preso con Rete Imprese Italia, l’auspicato decreto che dispone la proroga al 31 maggio 2011 del sistema, relativo alla registrazione della tracciabilità dei rifiuti, in essere al 31 dicembre 2010. Ciò al fine di consentire ai soggetti tenuti, destinatari del decreto 17 dicembre 2009, di acquisire maggiore familiarità con il SISTRI, evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto 22 dicembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 302, del 28 dicembre, ed in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione, ricorda comunque che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che dalla stessa data i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Dm 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto. Il nuovo decreto provvede dunque a prorogare al 31 maggio 2011 il termine di cui all’art. 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del Dm 28 settembre 2010.
Ne risulta che, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, fino al 31 maggio 2011 i soggetti obbligati rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (tenuta del registro di carico e scarico cartaceo e compilazione dei formulari), oltre che ai nuovi obblighi previsti dal SISTRI, se e quando in possesso dei dispositivi elettronici. Il preambolo al Dm 28 settembre 2010, che già aveva provveduto alla proroga dei termini, considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, considerava comunque quali uniche fattispecie sanzionabili quelle relative alla violazione dei medesimi articoli 190 e 193.
Riteniamo dunque, pur in mancanza di una espressa indicazione in proposito, che anche fino al 31 maggio 2011 rimanga valida l’indicazione secondo cui, pur permanendo l’obbligo di assicurare la rintracciabilità dei rifiuti con entrambe le modalità, le sanzioni applicabili siano esclusivamente quelle relative alla tenuta delle informazioni con modalità cartacee.
MUD
Il decreto del 22 dicembre provvede, infine, a differire al 30 aprile 2011 il termine per la comunicazione al SISTRI (e non più al Catasto rifiuti mediante le camere di commercio) delle informazioni relative ai rifiuti registrate durante tutto l’anno 2010.
Entro il 31 dicembre 2011 andranno comunicate al SISTRI le informazioni relative ai rifiuti registrate con modalità cartacee fino al 31 maggio 2011.
Entrambe le comunicazioni saranno effettuate compilando l’apposita scheda MUD, di cui alla legge n. 70/94, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico cartaceo, di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006.




Chi Siamo










