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FINANZIARIA 2010 - DECRETO MILLEPROROGHE : Le principali novità fiscali

 

In data 23/12/2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. n. 191/09 (Finanziaria 2010) mentre in data 30/12/2009 è stato pubblicato il D.L. n. 194/09 (Milleproroghe 2010).

Di seguito si riportano le novità rilevanti di natura fiscale.

1. RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009 (art. 2, c. 6, 7 e 8)

Entra in Finanziaria il testo dell'art. 1 del D.L. n. 168/09, che riduce del 20% l'acconto IRPEF 2009. Tale riconoscimento è previsto anche per i contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell'acconto e si concretizza in un credito d'imposta da utilizzare in compensazione di importo pari all'eccedenza versata.
Per quanto riguarda i sostituti d'imposta il riconoscimento si esplica nell’obbligo di trattenuta, dagli emolumenti del mese di novembre, di un acconto IRPEF ridotto, rideterminato ai sensi del D.L. n. 168/09.
L’obbligo, a carico dei sostituti d'imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato all'erario un acconto determinato in base alla normativa previgente (senza tenere conto della riduzione), consiste nella restituzione ai lavoratori degli emolumenti corrisposti a dicembre. La quota eccedente versata all'Erario potrà essere recuperata dai sostituti d'imposta dai primi pagamenti utili.


2. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 2, c. 236)

Incrementata di  € 200 milioni annui per il 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie d’interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.
La copertura degli oneri conseguenti è prevista, per l'anno 2010, mediante riduzione del “Fondo aree sottoutilizzate” (art. 61 della l. n. 289/02) e, per l'anno 2011, mediante riduzione del “Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili” del Ministero dell'Economia (art. 7-quinquies del D.L. n. 5/09).


3. DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 2, c. 10 e 11)

La finanziaria 2010 allunga di un anno, fino al 2012, lo detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
La proroga al 2012 del bonus è estesa anche a chi acquista unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

Dunque, le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio spetteranno ancora per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di € 48.000 per unità immobiliare. La detrazione IRPEF del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

L'allungamento di un anno riguarda anche la norma di favore per l'acquisto di immobili ristrutturati: in questo caso il bonus si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono poi all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Per l’accesso al regime sono previste tre condizioni:

 acquisto o assegnazione del l'unità abitativa entro il 30 giugno 2013;
 l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 31, c. 1, della l. n. 457/78 che riguardano l'intero edificio;
 l'impresa deve eseguire questi lavori dal 1° gennaio 2008 entro il 31 dicembre 2012.

Nei casi sopradescritti lo sconto IRPEF è pari al 36% di un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, che risultano dall'atto di acquisto o di assegnazione. L'ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, non può comunque superare l'importo di € 48.000.

Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione fiscale del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita rispettivamente in cinque rate (per gli ultra 75enni) e tre quote annuali (per gli ultra 80enni) costanti di pari importo.
Lo sconto del 36% può passare all'acquirente o all'erede. All'acquirente spettano solo le detrazioni non usate in tutto o in parte dal venditore. Se muore l'avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Il bonus spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la proprietà dell'abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi. E può spettare al figlio che detiene l'immobile (intestato ai genitori) e sostiene le spese di ristrutturazione. Può quindi fruire del bonus anche il semplice affittuario solo nel caso la condizione di detentore risulti da un contratto di affitto regolarmente registrato (gli estremi della registrazione vanno indicati nella casella del modello di comunicazione).


4. DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ (art. 2, c. 156 e 157)

Confermata la disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività prevista dall’art. 5 del D.L. n. 185/08.
La misura è prorogata anche per il 2010 con un intervento sulla riduzione dell'IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (stanziamento a copertura di  € 60 milioni previsto anche per il 2009).
La fruizione dell'agevolazione è prevista, anche per il 2010, e si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% nel limite massimo di € 6.000 lordi annui per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a € 35.000,00 nel 2009.


5. D.U.R.C. COMMERCIO (art. 2, c. 12)

L'applicazione della disciplina relativa al D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) al settore del commercio (esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante) è richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Nella fattispecie le regioni possono anche stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione.
E’ prevista la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del D.U.R.C..


6. INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE NON LICENZIANO
(art. 2, c. 141)

Previsto per il 2010, nei limiti di  € 12 milioni, un incentivo erogato dall'INPS per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano:

 effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica;
 effettuato nei 12 mesi precedenti sospensioni dal lavoro del personale;
 che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria, di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. n. 636/39.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc


7. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 2, c. 229)

Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sono stati, infatti, prorogati i termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive.
La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 2008.
La rateizzazione del pagamento, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008.


8. DEDUZIONI FORFETTARIE PER I BENZINAI (art. 1, c. 8)

Prorogate, anche, per i periodi d'imposta 2009 e 2010 le deduzioni forfettarie dal reddito d'impresa previste in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.


9. SCUDO FISCALE E TERMINI DI ACCERTAMENTO (art. 1, c. 1, 2 e 3)

Riaprono i termini per far rientrare in Italia beni e partecipazioni detenuti all'estero. La nuova data è stata fissata al 30 aprile 2010, anche se il costo della nuova emersione sarà più elevato rispetto a quello pagato da quanti hanno scelto di aderire entro il 15 dicembre scorso.
Infatti per rimpatri e regolarizzazioni effettuate dopo quella data e fino al 28 febbraio 2010 l'imposta sostitutiva sale dal 5% al 6%. Per chi invece vorrà prendere tempo fino al 30 aprile dovrà pagare il 7%, aderendo allo scudo a partire dal prossimo 1° marzo.

Inoltre per rafforzare la disciplina dello “Scudo fiscale” e per stimolare i contribuenti con capitali detenuti illecitamente all'estero al rientro degli stessi in Patria, viene previsto il raddoppio dei termini di accertamento. Il Fisco avrà, infatti, non più 4, ma 8 anni per stanare gli evasori che hanno portato i beni oltre confine.

E’ stato infine previsto, anche, il raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 20 del d. lgs. n. 472/97 per le violazioni riferite alla mancata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria


10. STUDI DI SETTORE (art. 1, c. 4)

Al fine di tener conto degli effetti della crisi e dei mercati, è stato fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, il termine entro il quale, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

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