Decreto-legge “SUPER GREEN PASS” – Testo in gazzetta ufficiale.

Data

Prot. n. 4827.11/2021 GDA
Oggetto: Decreto-legge “SUPER GREEN PASS” – Testo in gazzetta ufficiale.
Sulla gazzetta ufficiale n. 282, del 27 novembre, è stato pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, oggetto della circolare dello scrivente Ufficio di ieri, 26 novembre. Come preannunciato, il testo definitivo del provvedimento differisce dalla bozza commentata in alcuni punti, ed in particolare nell’applicazione del “green pass rafforzato” o “SUPER GREEN PASS” ai mezzi di trasporto pubblici e nella durata del periodo transitorio, che termina il 15 gennaio 2022 e non il 31.
Provvediamo a rimandare la nota, con il commento adeguato.
Lo scorso 24 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge (c.d. “decreto SUPER GREEN PASS”), che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
✓ obbligo vaccinale e terza dose;
✓ estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
✓ istituzione del Green Pass rafforzato;
✓ rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Obblighi vaccinali
Il decreto-legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose (dose di richiamo) a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse (tranne il caso in cui, a causa accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussista l’obbligo di vaccinazione e dunque la stessa possa essere omessa o differita, ipotesi in cui il datore di lavoro adibisce i soggetti in questione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2).
Inoltre, il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:
• personale amministrativo della sanità
• docenti e personale amministrativo della scuola
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• militari
• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria)
• personale del soccorso pubblico.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
L’art. 3 del DL provvede alla modifica dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In particolare, al comma 2, lettera a), le parole “al termine del prescritto ciclo” sono sostituite dalle seguenti: “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”.
Con le modifiche intervenute, dunque, il “green pass base” (lo definiamo così per distinguerlo dal SUPER GREEN PASS, di cui diremo in seguito), dal 15 dicembre pv., attesterà una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Quanto, specificamente, alla durata, il terzo comma dell’art. 9 viene modificato portando da dodici mesi a nove la durata del green pass. Questo il nuovo testo della norma:
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
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Anche la durata del green pass per chi abbia contratto il virus dopo la vaccinazione viene portata a nove mesi:
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di nove mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
L’art. 4 del DL modifica l’art. 9-bis del DL n. 52, convertito in legge n. 87, nel modo che segue:
1. (…) è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
a-bis) alberghi e strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’articolo 8-bis, comma 2;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
Commento:
Il green pass base, dall’entrata in vigore della norma, è richiesto, in zona bianca, per l’accesso a tutti i servizi e le attività sopra elencati. Fra questi rientreranno anche
✓ alberghi e strutture ricettive;
✓ servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, che in precedenza erano esclusi dall’obbligo;
✓ spazi adibiti a spogliatoi e docce delle attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, indifferentemente dal fatto se le attività siano svolte al chiuso o all’aperto, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
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In zona gialla, dove, nel rispetto delle linee guida, è consentito, se non diversamente stabilito dalle linee guida, lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (anche in piscine, centri natatori, palestre), cessa di essere interdetto l’uso degli spogliatoi, dal momento che per l’accesso agli stessi è richiesto, già dalla zona bianca, il possesso del green pass base.
Trasporti
L’art. 9-quater, sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, è così modificato, con efficacia a far data dal 6 dicembre p.v.:
1. (…) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti – SOPPRESSO); c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale – SOPPRESSO); e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
Commento:
L’obbligo del green pass base è esteso: – a navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; – ai treni di tipo Interregionale; – agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; – ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
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Le disposizioni che prevedono l’obbligo di possesso del green pass nei trasporti non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e comunque ai soggetti di età inferiore ai dodici anni.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
“SUPER GREEN PASS”
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
L’art. 5 modifica il secondo comma dell’art. 9-bis, comma 2, del DL n. 52, convertito in legge n. 87, il quale ora afferma che le disposizioni sull’obbligo del possesso del green pass per accedere ai servizi e alle attività ivi elencati si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, salvo quanto previsto al comma 2-bis, aggiunto dallo stesso nuovo provvedimento.
Il nuovo comma 2-bis così recita:
“2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1”.
Commento:
La norma prevede che, dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, si consente la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, nel (mero) rispetto della disciplina della zona bianca, solo a chi si trovi nelle seguenti condizioni:
a) aver effettuato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (ovviamente, alla scadenza dei nove mesi della durata del ciclo primario sarà necessario effettuare il richiamo, per non far scadere la validità del green pass);
b) essere guarito dall’infezione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) essere guarito dall’infezione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
– nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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Condizioni, queste, che consentono l’attribuzione del cosiddetto “green pass rafforzato”, o “SUPERGREEN PASS”, con esclusione dell’utilizzabilità, a tali fini, dell’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare (c.d. “tampone rapido” o “molecolare”).
La norma si applica senza dubbio, per espressa previsione, alla ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.
In realtà, la ristorazione, in base all’attuale normativa, non subisce alcuna limitazione in zona gialla, se non quella dell’obbligo di possesso del green pass per accedere per il consumo al chiuso al tavolo, ma il decreto vi fa espresso richiamo, e dunque riteniamo rientri nell’obbligo del SUPER GREEN PASS, almeno per la parte relativa al consumo al chiuso e al tavolo, con esclusione quindi del consumo al banco nei bar.
Secondo il comunicato stampa del Governo, le altre attività (oltre alla ristorazione) alle quali in zona gialla o arancione si potrà accedere solo se in possesso del SUPER GREEN PASS, e che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni, sono le seguenti:
– Spettacoli
– Eventi sportivi
– Feste e discoteche
– Cerimonie pubbliche
A nostro avviso potrebbero ritrovarsi nella medesima esigenza (necessità del SUPER GREEN PASS) gli utenti di:
• Musei e altri istituti e luoghi della cultura: in zona gialla, infatti, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è limitato, in quanto sottoposto alla condizione, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, di garantire modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone
• Tutte le altre eventuali attività che in zona gialla risentano di restrizioni
ATTENZIONE: in caso di passaggio in zona arancione, come affermato dal Governo, le limitazioni previste per i musei e la ristorazione (sospensione dell’attività) non scatterebbero, ma alle attività potrebbero accedere i soli detentori del SUPER GREEN PASS, cioè soggetti vaccinati o guariti (no tamponi).
Disposizioni transitorie
L’art. 6 stabilisce che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 9.
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Commento:
Per il prossimo periodo delle festività natalizie e di fine anno, l’art. 6 prevede un regime
particolare, che consente l’applicazione della norma sul SUPER GREEN PASS anche alle
zone bianche.
Nelle Regioni “zona bianca”, dunque, durante tale periodo (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio
2022) lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono
previsti limitazioni (dovrebbe dunque trattarsi delle attività sopra elencate: ristorazione, ad
eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale,
spettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, ai quali abbiamo ipotizzato si
aggiungano i musei) saranno consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del SUPER
GREEN PASS, dunque ai soli vaccinati o guariti e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione

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