{"id":3190,"date":"2021-11-27T12:13:06","date_gmt":"2021-11-27T11:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.confesercenticampania.it\/demo\/?p=3190"},"modified":"2021-11-29T12:19:48","modified_gmt":"2021-11-29T11:19:48","slug":"decreto-legge-super-green-pass-testo-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confesercenticampania.it\/demo\/decreto-legge-super-green-pass-testo-in-gazzetta-ufficiale\/","title":{"rendered":"Decreto-legge \u201cSUPER GREEN PASS\u201d \u2013 Testo in gazzetta ufficiale."},"content":{"rendered":"<p>Prot. n. 4827.11\/2021 GDA<br \/>\nOggetto: Decreto-legge \u201cSUPER GREEN PASS\u201d \u2013 Testo in gazzetta ufficiale.<br \/>\nSulla gazzetta ufficiale n. 282, del 27 novembre, \u00e8 stato pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, oggetto della circolare dello scrivente Ufficio di ieri, 26 novembre. Come preannunciato, il testo definitivo del provvedimento differisce dalla bozza commentata in alcuni punti, ed in particolare nell\u2019applicazione del \u201cgreen pass rafforzato\u201d o \u201cSUPER GREEN PASS\u201d ai mezzi di trasporto pubblici e nella durata del periodo transitorio, che termina il 15 gennaio 2022 e non il 31.<br \/>\nProvvediamo a rimandare la nota, con il commento adeguato.<br \/>\nLo scorso 24 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge (c.d. \u201cdecreto SUPER GREEN PASS\u201d), che introduce misure urgenti per il contenimento dell\u2019epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della \u201cquarta ondata\u201d della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:<br \/>\n\u2713 obbligo vaccinale e terza dose;<br \/>\n\u2713 estensione dell\u2019obbligo vaccinale a nuove categorie;<br \/>\n\u2713 istituzione del Green Pass rafforzato;<br \/>\n\u2713 rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.<br \/>\nObblighi vaccinali<br \/>\nIl decreto-legge prevede di estendere l\u2019obbligo vaccinale alla terza dose (dose di richiamo) a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilit\u00e0 di essere adibiti a mansioni diverse (tranne il caso in cui, a causa accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussista l\u2019obbligo di vaccinazione e dunque la stessa possa essere omessa o differita, ipotesi in cui il datore di lavoro adibisce i soggetti in questione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2).<br \/>\nInoltre, il provvedimento stabilisce l\u2019estensione dell\u2019obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:<br \/>\n\u2022 personale amministrativo della sanit\u00e0<br \/>\n\u2022 docenti e personale amministrativo della scuola<br \/>\n2<br \/>\n\u2022 militari<br \/>\n\u2022 forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria)<br \/>\n\u2022 personale del soccorso pubblico.<br \/>\nImpiego delle certificazioni verdi COVID-19<br \/>\nDurata delle certificazioni verdi COVID-19<br \/>\nL\u2019art. 3 del DL provvede alla modifica dell\u2019art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In particolare, al comma 2, lettera a), le parole \u201cal termine del prescritto ciclo\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cal termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo\u201d.<br \/>\nCon le modifiche intervenute, dunque, il \u201cgreen pass base\u201d (lo definiamo cos\u00ec per distinguerlo dal SUPER GREEN PASS, di cui diremo in seguito), dal 15 dicembre pv., attester\u00e0 una delle seguenti condizioni:<br \/>\na) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;<br \/>\nb) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell&#8217;isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;<br \/>\nc) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest\u2019ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;<br \/>\nc-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.<br \/>\nQuanto, specificamente, alla durata, il terzo comma dell\u2019art. 9 viene modificato portando da dodici mesi a nove la durata del green pass. Questo il nuovo testo della norma:<br \/>\n3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validit\u00e0 di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed \u00e8 rilasciata automaticamente all&#8217;interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall&#8217;esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validit\u00e0 di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo \u00e8 rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validit\u00e0 dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all&#8217;atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo \u00e8 rilasciata altres\u00ec contestualmente all&#8217;avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validit\u00e0 dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell&#8217;interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validit\u00e0 qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l&#8217;interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.<br \/>\n3<br \/>\nAnche la durata del green pass per chi abbia contratto il virus dopo la vaccinazione viene portata a nove mesi:<br \/>\n4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonch\u00e9 a seguito del prescritto ciclo, \u00e8 rilasciata, altres\u00ec, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validit\u00e0 di nove mesi a decorrere dall&#8217;avvenuta guarigione.<br \/>\nEstensione dell\u2019impiego delle certificazioni verdi COVID-19<br \/>\nL\u2019art. 4 del DL modifica l\u2019art. 9-bis del DL n. 52, convertito in legge n. 87, nel modo che segue:<br \/>\n1. (\u2026) \u00e8 consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, l&#8217;accesso ai seguenti servizi e attivit\u00e0:<br \/>\na) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all&#8217;articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;<br \/>\na-bis) alberghi e strutture ricettive;<br \/>\nb) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonch\u00e9 attivit\u00e0 che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all&#8217;articolo 5;<br \/>\nc) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all&#8217;articolo 5-bis;<br \/>\nd) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all&#8217;interno di strutture ricettive, di cui all&#8217;articolo 6, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso, nonch\u00e9 spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell\u2019obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell\u2019et\u00e0 o di disabilit\u00e0;<br \/>\ne) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all&#8217;articolo 7;<br \/>\nf) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;<br \/>\ng) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all&#8217;articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l&#8217;infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivit\u00e0 di ristorazione;<br \/>\ng-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all\u2019articolo 8-bis, comma 2;<br \/>\nh) attivit\u00e0 di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2, di cui all&#8217;articolo 8-ter;<br \/>\ni) concorsi pubblici.<br \/>\nCommento:<br \/>\nIl green pass base, dall\u2019entrata in vigore della norma, \u00e8 richiesto, in zona bianca, per l\u2019accesso a tutti i servizi e le attivit\u00e0 sopra elencati. Fra questi rientreranno anche<br \/>\n\u2713 alberghi e strutture ricettive;<br \/>\n\u2713 servizi di ristorazione all\u2019interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, che in precedenza erano esclusi dall\u2019obbligo;<br \/>\n\u2713 spazi adibiti a spogliatoi e docce delle attivit\u00e0 di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all&#8217;interno di strutture ricettive, indifferentemente dal fatto se le attivit\u00e0 siano svolte al chiuso o all\u2019aperto, con esclusione dell\u2019obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell\u2019et\u00e0 o di disabilit\u00e0.<br \/>\n4<br \/>\nIn zona gialla, dove, nel rispetto delle linee guida, \u00e8 consentito, se non diversamente stabilito dalle linee guida, lo svolgimento all&#8217;aperto di qualsiasi attivit\u00e0 sportiva anche di squadra e di contatto (anche in piscine, centri natatori, palestre), cessa di essere interdetto l\u2019uso degli spogliatoi, dal momento che per l\u2019accesso agli stessi \u00e8 richiesto, gi\u00e0 dalla zona bianca, il possesso del green pass base.<br \/>\nTrasporti<br \/>\nL\u2019art. 9-quater, sull\u2019impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, \u00e8 cos\u00ec modificato, con efficacia a far data dal 6 dicembre p.v.:<br \/>\n1. (\u2026) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, \u00e8 consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, l&#8217;accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l&#8217;arcipelago delle Isole Tremiti \u2013 SOPPRESSO); c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocit\u00e0; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega pi\u00f9 di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale \u2013 SOPPRESSO); e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalit\u00e0 turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.<br \/>\n2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di et\u00e0 inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.<br \/>\n3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonch\u00e9 i loro delegati, sono tenuti a verificare che l&#8217;utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalit\u00e0 indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalit\u00e0 a campione.<br \/>\nCommento:<br \/>\nL\u2019obbligo del green pass base \u00e8 esteso: &#8211; a navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l&#8217;arcipelago delle Isole Tremiti; &#8211; ai treni di tipo Interregionale; &#8211; agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; &#8211; ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.<br \/>\n5<br \/>\nLe disposizioni che prevedono l\u2019obbligo di possesso del green pass nei trasporti non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e comunque ai soggetti di et\u00e0 inferiore ai dodici anni.<br \/>\nPer i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalit\u00e0 a campione.<br \/>\n\u201cSUPER GREEN PASS\u201d<br \/>\nImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione<br \/>\nL\u2019art. 5 modifica il secondo comma dell\u2019art. 9-bis, comma 2, del DL n. 52, convertito in legge n. 87, il quale ora afferma che le disposizioni sull\u2019obbligo del possesso del green pass per accedere ai servizi e alle attivit\u00e0 ivi elencati si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivit\u00e0 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, salvo quanto previsto al comma 2-bis, aggiunto dallo stesso nuovo provvedimento.<br \/>\nIl nuovo comma 2-bis cos\u00ec recita:<br \/>\n\u201c2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivit\u00e0 e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all\u2019articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all&#8217;interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1\u201d.<br \/>\nCommento:<br \/>\nLa norma prevede che, dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, si consente la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivit\u00e0 e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, nel (mero) rispetto della disciplina della zona bianca, solo a chi si trovi nelle seguenti condizioni:<br \/>\na) aver effettuato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (ovviamente, alla scadenza dei nove mesi della durata del ciclo primario sar\u00e0 necessario effettuare il richiamo, per non far scadere la validit\u00e0 del green pass);<br \/>\nb) essere guarito dall\u2019infezione da COVID-19, con contestuale cessazione dell&#8217;isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;<br \/>\nc-bis) essere guarito dall\u2019infezione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;<br \/>\n&#8211; nonch\u00e9 ai soggetti di et\u00e0 inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.<br \/>\n6<br \/>\nCondizioni, queste, che consentono l\u2019attribuzione del cosiddetto \u201cgreen pass rafforzato\u201d, o \u201cSUPERGREEN PASS\u201d, con esclusione dell\u2019utilizzabilit\u00e0, a tali fini, dell\u2019effettuazione del test antigenico rapido o molecolare (c.d. \u201ctampone rapido\u201d o \u201cmolecolare\u201d).<br \/>\nLa norma si applica senza dubbio, per espressa previsione, alla ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione all&#8217;interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.<br \/>\nIn realt\u00e0, la ristorazione, in base all\u2019attuale normativa, non subisce alcuna limitazione in zona gialla, se non quella dell\u2019obbligo di possesso del green pass per accedere per il consumo al chiuso al tavolo, ma il decreto vi fa espresso richiamo, e dunque riteniamo rientri nell\u2019obbligo del SUPER GREEN PASS, almeno per la parte relativa al consumo al chiuso e al tavolo, con esclusione quindi del consumo al banco nei bar.<br \/>\nSecondo il comunicato stampa del Governo, le altre attivit\u00e0 (oltre alla ristorazione) alle quali in zona gialla o arancione si potr\u00e0 accedere solo se in possesso del SUPER GREEN PASS, e che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni, sono le seguenti:<br \/>\n&#8211; Spettacoli<br \/>\n&#8211; Eventi sportivi<br \/>\n&#8211; Feste e discoteche<br \/>\n&#8211; Cerimonie pubbliche<br \/>\nA nostro avviso potrebbero ritrovarsi nella medesima esigenza (necessit\u00e0 del SUPER GREEN PASS) gli utenti di:<br \/>\n\u2022 Musei e altri istituti e luoghi della cultura: in zona gialla, infatti, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura \u00e8 limitato, in quanto sottoposto alla condizione, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonch\u00e9 dei flussi di visitatori, di garantire modalit\u00e0 di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone<br \/>\n\u2022 Tutte le altre eventuali attivit\u00e0 che in zona gialla risentano di restrizioni<br \/>\nATTENZIONE: in caso di passaggio in zona arancione, come affermato dal Governo, le limitazioni previste per i musei e la ristorazione (sospensione dell\u2019attivit\u00e0) non scatterebbero, ma alle attivit\u00e0 potrebbero accedere i soli detentori del SUPER GREEN PASS, cio\u00e8 soggetti vaccinati o guariti (no tamponi).<br \/>\nDisposizioni transitorie<br \/>\nL\u2019art. 6 stabilisce che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivit\u00e0 e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all\u2019articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nonch\u00e9 ai soggetti di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all&#8217;interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 9.<br \/>\n7<br \/>\nCommento:<br \/>\nPer il prossimo periodo delle festivit\u00e0 natalizie e di fine anno, l\u2019art. 6 prevede un regime<br \/>\nparticolare, che consente l\u2019applicazione della norma sul SUPER GREEN PASS anche alle<br \/>\nzone bianche.<br \/>\nNelle Regioni \u201czona bianca\u201d, dunque, durante tale periodo (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio<br \/>\n2022) lo svolgimento delle attivit\u00e0 e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono<br \/>\nprevisti limitazioni (dovrebbe dunque trattarsi delle attivit\u00e0 sopra elencate: ristorazione, ad<br \/>\neccezione dei servizi di ristorazione all&#8217;interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati<br \/>\nesclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale,<br \/>\nspettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, ai quali abbiamo ipotizzato si<br \/>\naggiungano i musei) saranno consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del SUPER<br \/>\nGREEN PASS, dunque ai soli vaccinati o guariti e ai soggetti di et\u00e0 inferiore ai dodici anni e<br \/>\nsoggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prot. n. 4827.11\/2021 GDA Oggetto: Decreto-legge \u201cSUPER GREEN PASS\u201d \u2013 Testo in gazzetta ufficiale. 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